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assistenza per principio ( elisabetta iannelli) [17/09/2009]

Assistenza per principio
testo di Elisabetta Iannelli , vicepresidente AiMac
fonte : aiote.org
 
 
Grazie a un recente pronunciamento della Corte Costituzionale si ristabilisce un diritto fondamentale: quello, per il paziente, di farsi assistere da chi ritiene più opportuno
 
LA CORTE COSTITUZIONALE "...dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".
 
Questo pronunciamento, recente (pubblicato il 29 gennaio scorso, n.19/2009), rappresenta un altro passo in avanti nel riconoscimento dei diritti delle persone portatrici di handicap grave e, quindi, dei malati di cancro che versino in tali condizioni e, in particolare, è di rilevante importanza per i pazienti anziani.
 
Al di là del linguaggio legale, infatti, esso riconosce il diritto del figlio convivente con una persona cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, qualora non vi siano altri parenti idonei ad assistere il malato, ad assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato fino a due anni, conservando la retribuzione e il posto di lavoro. Il congedo dal lavoro può essere fruito una sola volta nell'arco dell'intera vita lavorativa del familiare che assiste il malato.
 
Fino a oggi il congedo biennale retribuito (art. 42, D. lgs. 151/2001) era riconosciuto solo al coniuge o al genitore della persona con handicap grave. L'estensione di tale diritto a un fratello era subordinata all'inabilità o al decesso dei genitori e accordata solo a un fratello convivente. Si creavano così situazioni paradossali, soprattutto per i pazienti anziani, che tante volte si sono rivolti alle associazioni di malati per cercare una via d'uscita: persone che, non potendo essere assistite dal coniuge o dai genitori o dai fratelli per diverse, evidenti ragioni - anche anagrafiche - erano lasciati soli e senza assistenza familiare, pur avendo figli conviventi disponibili ad accudirli ma impossibilitati a farlo per conservare il posto di lavoro e la retribuzione.
 
Grazie a questa sentenza si ristabilisce un principio fondamentale: quello, per il paziente, di farsi assistere da chi ritiene più opportuno.


::::::    Creato il : 18/09/2009 da Magarotto Roberto    ::::::    modificato il : 18/09/2009 da Magarotto Roberto    ::::::